Art. 2.
(Esclusione dell'imposta sostitutiva sugli utili relativi a partecipazioni non qualificate).

      1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Per i soggetti ammessi a godere della riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento prevista dai commi 1 e

 

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2 del presente articolo in relazione agli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società».