1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i soggetti ammessi a godere della riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento prevista dai commi 1 e